La Revoca della Donazione

La Revoca della Donazione

Immaginiamo il caso di Luca, un uomo di sessant’anni che decide di donare un appartamento alla sua compagna, Martina, con cui convive da diversi anni. Poco dopo l’intestazione dell’immobile, Martina lo lascia improvvisamente, rivelando di avere una relazione sentimentale con un’altra persona, relazione che aveva intenzionalmente taciuto fino alla conclusione della donazione. Sentendosi ingannato e tradito, Luca decide di agire in giudizio per la revoca della donazione per ingratitudine. Questo è solo un esempio, ma la realtà è estremamente variegata, pensiamo alla nipotina dolce e tenera che dopo l’intestazione dell’appartamento sparisce lasciando la nonna, prima amata, completamente sola. Oppure, pensiamo alla nonna che dona un appartamento alla figlia, ma poi vuole revocare la donazione perchè non le è gradito il nuovo compagno della figlia; lo può fare? Gli esempio che mi sono capitati come Avvocato Civilista sono innumerevoli, ma la realtà è sempre un pò più complessa di ciò che immaginiamo.

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Cos’è la Revoca della Donazione?

La revoca della donazione è un rimedio giuridico che consente al donante di ottenere l’annullamento della liberalità concessa. L’ordinamento italiano prevede due principali ipotesi di revoca:

  1. Revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), che si verifica quando il donante, al momento della donazione, non aveva figli o discendenti, ma ne ha successivamente.
  2. Revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.), quando il donatario si rende responsabile di atti particolarmente gravi nei confronti del donante.

 

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Revoca per Ingratitudine: I Requisiti

La revoca per ingratitudine non è ammessa per qualsiasi comportamento sgarbato o scortese, ma solo per fatti di una certa rilevanza, come:

  • Attentato alla vita del donante.
  • Offese gravi o atti di ingratitudine tali da ledere la dignità e l’onore del donante.
  • Rifiuto di prestare gli alimenti al donante se questi ne ha bisogno.

La recente sentenza della Cassazione n. 32682 del 16 dicembre 2024 ha chiarito che anche la modalità di rottura di una convivenza può costituire un’ingiuria grave se irrispettosa nei confronti del donante. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha stabilito che la condotta della donataria, che aveva nascosto la sua relazione per beneficiare della donazione e l’aveva rivelata solo due giorni dopo il trasferimento dell’immobile, era da considerarsi un comportamento ingiurioso e tale da giustificare la revoca.

Cosa Significa Ledere la Dignità e l’Onore del Donante?

Questa domanda è fondamentale, perché come Avvocato Civilista mi ritrovo spesso a spiegare ai clienti che ciò che loro sentono come offesa o come atto grave in realtà non lo è per la giurisprudenza.

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Il Giusto e l’Ingiusto: Una Questione di Prospettive Giuridiche

Uno degli aspetti più complessi della revoca per ingratitudine è la dimostrazione della lesione della dignità e dell’onore del donante. Spesso, nella percezione comune, si tende a confondere questi concetti con un generico senso di tradimento o delusione personale. Tuttavia, in ambito giuridico, la dignità e l’onore sono nozioni oggettive, che devono essere valutate in relazione al contesto sociale e giuridico.

La dignità del donante può essere lesa quando il comportamento del donatario assume una portata pubblica, arrecandogli umiliazione o discredito. Non basta, ad esempio, che il donatario interrompa la relazione sentimentale con il donante; è necessario che la modalità con cui lo fa sia particolarmente offensiva o umiliante. Alcuni esempi concreti:

  • Diffamazione pubblica: il donatario parla in modo denigratorio del donante davanti a conoscenti o sui social media, dipingendolo come una persona ingenua o ridicola per aver effettuato la donazione.
  • Sfruttamento intenzionale: il donatario ha ricevuto il bene con il preciso scopo di approfittarne per poi interrompere i rapporti, rendendo l’inganno evidente anche a terzi.
  • Comportamenti oltraggiosi: il donatario pone in essere atti volutamente provocatori, come iniziare una nuova relazione in circostanze tali da arrecare vergogna al donante.

L’onore del donante, invece, è compromesso quando il comportamento del donatario gli causa una perdita di reputazione o di credibilità sociale. Questo accade, ad esempio, se il donatario:

  • Usa la donazione per fini contrari alla volontà espressa del donante (ad esempio, vendendo un immobile donato con l’impegno morale di preservarlo nella famiglia).
  • Inganna il donante con menzogne reiterate per ottenere il bene.
  • Lo tratta con aperto disprezzo, minimizzando o ridicolizzando la donazione ricevuta.

Difficoltà Probatorie e Procedurali nella revoca della donazione

Dimostrare l’ingratitudine non è semplice. Il donante ha l’onere della prova e deve fornire elementi concreti per dimostrare che il comportamento del donatario rientra nelle ipotesi previste dall’art. 801 c.c. A livello procedurale, la revoca della donazione avviene attraverso:

  1. Azione giudiziaria: il donante deve promuovere una causa civile entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza del fatto che giustifica la revoca.
  2. Prove documentali e testimoniali: possono essere utilizzate conversazioni, messaggi, e-mail e testimonianze che attestino il comportamento ingiurioso del donatario.
  3. Consulenze peritali: in alcuni casi, può essere utile una perizia psicologica per dimostrare l’impatto del comportamento del donatario sulla dignità del donante.
  4. Accertamenti patrimoniali: nel caso in cui il bene donato sia stato alienato o ipotecato, è necessario verificare la possibilità di ottenere una restituzione equivalente.

Effetti della Revoca della donazione

Se il giudice accoglie la domanda di revoca:

  • Il bene donato deve essere restituito al donante, salvo che sia stato alienato a terzi in buona fede.
  • Se la restituzione in natura non è possibile, il donatario può essere condannato a restituire l’equivalente economico.
  • Possono essere chiesti anche eventuali danni patrimoniali e morali subiti dal donante.

Come Difendersi dalla Revoca della donazione?

Il donatario, per evitare la revoca della donazione, può:

  • Dimostrare che il suo comportamento non rientra tra le ipotesi di ingratitudine previste dalla legge.
  • Contestare il nesso causale tra la presunta ingratitudine e il danno subito dal donante.
  • Provare che il donante era consapevole della situazione e ha comunque deciso di procedere con la donazione.
  • Dimostrare che il rapporto tra le parti era già deteriorato prima della donazione, escludendo così un comportamento ingiurioso successivo.

Eccezioni e Limiti alla Revoca

Non sempre la revoca è accolta. Alcuni fattori possono ostacolarla, tra cui:

  • Tolleranza del donante: se il donante era consapevole del comportamento del donatario e non vi ha dato peso, la richiesta di revoca potrebbe essere rigettata.
  • Prescrizione: il termine per agire in giudizio è di un anno dalla scoperta del fatto ingiurioso, pena la decadenza dell’azione.
  • Mancanza di prove: senza adeguata documentazione, la revoca non può essere concessa.

Analisi Comparata con Altri Ordinamenti

In Francia e Spagna, la revoca per ingratitudine è prevista con criteri simili a quelli italiani. Tuttavia, in Francia la giurisprudenza è più severa nel richiedere una condotta chiaramente offensiva. In Spagna, invece, l’obbligo di assistenza morale e materiale verso il donante è un elemento chiave per la revoca.

La revoca della donazione è un istituto complesso che richiede una rigorosa dimostrazione della gravità dell’ingratitudine. La giurisprudenza sta ampliando il concetto di ingratitudine, includendo condotte che, pur non essendo reati, ledono la dignità e il rispetto dovuto al donante. Per chi intende agire in giudizio, è fondamentale raccogliere prove solide e valutare attentamente la fattibilità della richiesta, mentre chi riceve una donazione deve essere consapevole che un comportamento ingiurioso potrebbe esporlo alla revoca della stessa.

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